Consiglio Direttivo - LILT VALLE D'AOSTA

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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e l'Organo di Revisione sono stati eletti, dall'Assemblea dei soci,
il 01 dicembre  2019 per il quinquennio 2020-2024.
I Consiglieri eletti si sono riuniti il 9 dicembre 2019 per procedere ai compiti istituzionali.
Sono stati nominati all'unanimità Presidente Salvatore Luberto e Vicepresidente Rosa Berti.

Presidente

Salvatore Luberto
Presidente

Vicepresidente

Rosa Berti
Vice Presidente

Consigliere

Giovanni Donati
Medico Chirurgo Senologo

Consigliere

Onorina Mongerod
Volontario LILT

Consigliere

Roberto Rolland
Volontario LILT

Revisore contabile

Oscar Betral
Componente
Organo di Controllo

Presidente Revisori

Simone Sartori
Presidente
Organo di Controllo

Revisore contabile

Massimo Terranova
Componente
Organo di Controllo
IL CONSIGLIO DIRETTIVO LILT

"1. Il CD dell’Associazione è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. A tal fine:
a)    Attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d’indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all’iscrizione dei soci.
b)    Assume iniziative in accordo con le indicazioni espresse dal CDN nell’ambito della propria competenza territoriale in conformità con gli scopi previsti dall’art. 2 dello Statuto nazionale.
c)     Approva annualmente il Bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell’Organo di controllo.
d)    Adotta il Regolamento elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT.
e)    Elegge il Presidente della Associazione LILT VDA e il Vice presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.
f)      Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione.
g)    Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiedere l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, così come dettato dall’art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore.
h)    Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell’Associazione, quale organo tecnico dell’Ente preposto alla gestione dell’attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CD, per l’esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal Presidente.
i)      Al Segretario dell’Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CD.
3. Il Presidente dell’Associazione invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d’esercizio approvato dal CD e dall’Organo di controllo entro il 28 febbraio dell’anno successivo e il Bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell’anno precedente, per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali e ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d’atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione. In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro Unico nazionale secondo le forme e modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.
4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo della Associazione, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto. Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il Bilancio d’esercizio, il Bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d’obbligo o spese superiori a euro 25.000 (venticinquemila/00)."

(da Statuto LILT Vd'A art. 18)
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